(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma 
         Trentino-Alto Adige n. 2/I-II del 12 gennaio 2020) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
    Vista la deliberazione della Giunta  provinciale  del  5  ottobre
2009 n. 2455. 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
    Il comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia
28 settembre 2007, n. 52, e' cosi' sostituito: 
      «1. Nel verde agricolo possono essere autorizzati impianti  per
la produzione di energia da fonti rinnovabili  salva  la  valutazione
architettonica,  paesaggistica  e  in  materia  di  tutela  dei  beni
culturali,  purche'  non  ostino  prevalenti  interessi  pubblici,  a
condizione che non vengano superate le seguenti  soglie  dimensionali
degli impianti: 
        impianti biogas 0,3 MW potenza nominale; 
        impianto di riscaldamento da massa  biologica  1  MW  potenza
nominale; 
        impianti di coogenerazione a biomassa 1 MW potenza  elettrica
nominale; 
        impianti eolici nessuna limitazione; 
        pannelli fotovoltaici  (solo  se  tale  superficie  non  puo'
essere autorizzata ai sensi dell'art. 2 su opere)  50  m²  superficie
pannelli; 
        pannelli solari termici (solo se  tale  superficie  non  puo'
essere autorizzata ai sensi dell'art. 2 su opere) 50 m² superficie»; 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare. 
      Bolzano, 2 novembre 2010 
 
                             DURNWALDER